Non sussistono per il Consiglio le situazioni di incompatibilità di alcuni commissari che per il TAR avrebbero determinato l’illegittimità di tutta la procedura. Legittimo il rinvio della prova dei candidati della Sardegna, motivato dall’allerta meteo. Generiche le doglianze sull’inidoneità del software.
Con la sentenza 396/2021 del 12 gennaio 2021 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e da altri 4 controinteressati contro la sentenza del TAR che il 2 luglio 2019 aveva travolto completamente la procedura del concorso per dirigente scolastico, accogliendo parzialmente il ricorso di alcuni candidati, non ammessi a sostenere la prova orale, che, oltre a una sere di motivi tutti respinti, contestavano una condizione di incompatibilità, riferita a tre commissari, che avrebbe determinato per il TAR l’illegittimità della delibera sui criteri di valutazione utilizzati per la correzione delle prove scritte e per l’attribuzione delle valutazioni. Il CdS nella stessa sentenza ha inoltre respinto una serie di motivi aggiunti relativi alla violazione dell’unicità della prova, dell’anonimato dei candidati, all’inidoneità del software utilizzato.
L’intervenuta sospensiva di quella sentenza di annullamento aveva consentito la conclusione della procedura concorsuale e l’assunzione, negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, di 2324 dei 3420 vincitori di concorso presenti in graduatoria.
Ora, a un anno e mezzo dalla decisione del TAR, il Consiglio di Stato ribalta completamente quel giudizio, stabilendo in via definitiva la regolarità della procedura concorsuale.
Queste, in sintesi, le articolate motivazioni della sentenza CdS 396/2021:
In primo luogo il CdS rileva che la commissione, nella seduta plenaria a cui partecipavano tre componenti secondo il TAR in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, non abbia elaborato criteri e griglie, limitandosi, nella sostanza, a prendere atto di quanto era stato già predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto previsto dal regolamento del concorso.
Per quanto attiene alle presunte incompatibilità dei tre commissari, il Consiglio di Stato prende in esame le posizioni di ciascuno di essi rilevando:
- quanto all’incompatibilità derivante dall’aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, che esse in concreto non sussistono o perché antecedenti all’anno, o perché svolte con riferimento al concorso per DSGA e non già a quello per DS, o perché assente il coinvolgimento diretto e personale, a contatto coi frequentatori, nello svolgimento dei corsi;
- quanto alla posizione del commissario sindaco di un comune inferiore ai 5.000 abitanti e che, in base a una norma vigente, non avrebbe potuto far parte delle commissioni di concorso, che non si sia realizzato in concreto alcun pericolo di condizionamento riconducibile alla sua carica politica, in quanto non risulta che al concorso abbiano partecipato candidati nati o residenti in quel comune e che pertanto sia da escludere la violazione del principio di imparzialità e neutralità della commissione esaminatrice;
- quanto alla segnalazione di un ricorrente riguardante l’attestazione della presenza dello stesso commissario sindaco ai lavori della sottocommissione di appartenenza in contemporanea allo svolgimento di una riunione della Giunta comunale in cui risulta presente, che la segnalazione non risulta fondata, alla luce delle spiegazioni fornite dal commissario né risulta peraltro motivata la connessione tra questa presunta irregolarità e l’esito negativo della prova del ricorrente.
Il CdS affronta poi i diversi motivi di appello incidentale, rigettandoli. Tra i più significativi si citano i seguenti:
- mancato rispetto della durata minima di correzione delle prove scritte (30 minuti): il giudice in primo luogo richiama la giurisprudenza che dichiara la non sindacabilità, in sede di legittimità, dei tempi dedicati dalla commissione alla valutazione delle prove e, dall’altro, fa presente che il tempo stabilito nella prima riunione plenaria costituiva un’indicazione di massima;
- violazione del principio di unicità della prova, in conseguenza del fatto che in Sardegna la prova scritta si è svolta due mesi dopo rispetto al resto d’Italia: il giudice fa presente che il rinvio della prova, conseguente alla chiusura di tutte le scuole per allerta meteo, integra quella causa di forza maggiore che lo stesso regolamento concorsuale prevedeva come causa di deroga al principio dell’unicità. In ogni caso ai concorrenti sardi sono state sottoposte domande diverse e quindi non vi è prova di alcun indebito vantaggio di cui avrebbero beneficiato;
- inidoneità del software in relazione al tempo assegnato per lo svolgimento della prova: il giudice respinge il motivo ritenendo la doglianza del tutto generica, non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche.
- viene altresì respinta, a seguito di una lunga ricostruzione tecnica, la doglianza di violazione del principio di anonimato.
La sentenza del Consiglio di Stato conclude una complessa vicenda che ha coinvolto migliaia di docenti italiani i quali hanno sostenuto un percorso difficile e molto impegnativo di preparazione alle prove concorsuali, affrontato con serietà e sacrifici personali.
I disagi subiti dai partecipanti al concorso e poi dai neo dirigenti scolastici, gli errori e le disfunzioni durante le prove concorsuali, lamentati da tanti candidati, vanno tutti ricondotti ad un’unica causa, la cui responsabilità grava interamente sull’amministrazione: aver condizionato l’organizzazione dell’intera procedura concorsuale alle scelte di risparmio operate nella fase preparatoria del concorso, nell’organizzazione dello svolgimento delle prove, nelle modalità di funzionamento delle commissioni.
Riteniamo indispensabile che si analizzino attentamente questi limiti e tutte le criticità che hanno determinato la lunga scia di contenziosi dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici, affinché non si ripetano gli stessi errori nei prossimi percorsi concorsuali che sarà necessario realizzare, una volta assunti i 928 idonei ancora in attesa di incarico.