Proroga del lavoro agil per particolari categorie, istruzione degli adulti, pcto, valutazione dei rischi strutturali degli edifici delle istituzioni scolastiche
FLC CGIL Nazionale del 28/06/2023
La Camera dei deputati ha definitivamente approvato il 27 giugno 2023, con l’ennesimo voto di fiducia, il decreto legge lavoro (Dl 48/2023). Nei prossimi giorni il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Analizziamo gli emendamenti più rilevanti per i settori della conoscenza che sono stati approvati durante l’iter parlamentare.
Lavoro agile
Prorogato al 30 settembre 2023 (in precedenza 30 giugno) la disposizione secondo cui il datore di lavoro, pubblico o privato, per i soggetti rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Il suddetto decreto individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme di tutela. L’onere relativo alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche è pari a 541.839 euro.
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza 30 giugno 2023) il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro, se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza 30 giugno 2023) il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Sono confermati gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Istruzione degli adulti
Introdotta una disposizione secondo la quale il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione. Come è noto l’Assegno di inclusione è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale “misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”
Coloro che chiedono di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro sono tenuti a dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi possono essere definite nell’ambito dei decreti interministeriali concernenti l’attivazione e l’interoperabilità delle piattaforme digitali utili per l’istituzione del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio relativo al Supporto per la formazione e il lavoro, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto, ossia 12 mensilità.
Ricordiamo che il decreto legge prevede che “Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.”
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
L’individuazione del docente coordinatore del progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve avvenire nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.
Modifiche al D.Lgs. 81/08
Introdotte modifiche alla disciplina sulla valutazione dei rischi strutturali degli edifici delle istituzioni scolastiche e sull’individuazione delle misure necessarie a prevenirli. Come è noto tali misure sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione dei stessi edifici. In particole viene previsto che gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro delle amministrazioni competenti si intendono adempiuti, nel caso di edifici utilizzati da istituzioni scolastiche statali, con lo svolgimento della valutazione dei rischi, effettuata in via congiunta con il dirigente dell’istituzione scolastica, e con la conseguente programmazione degli interventi necessari, individuati nel limite delle risorse disponibili.
Inserito un ulteriore titolo di studio tra quelli che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Si tratta della laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009.