Chi è tenuto a sostenere il percorso e chi non deve ripeterlo. Esempi e casistiche utili a lavoratori e scuole
FLC CGIL Nazionale del 08/09/2023
Una volta formalizzata l’assunzione con la presa di servizio e la stipula del contratto individuale di lavoro, il docente neo-assunto (o il docente a TD con contratto al 31 agosto di cui all’art. 5, commi da 5 a 17, del DL 22 aprile 2023 n. 44 e art. 59 comma 9-bis del DL 73/21) deve svolgere numerosi adempimenti, tra cui rientra il percorso di formazione e prova
Pubblichiamo questo approfondimento che richiama la normativa aggiornata e vigente a oggi sull’argomento, in attesa che il Ministero dell’Istruzione e Merito emani la consueta nota annuale, per rispondere ai dubbi inerenti la platea del personale coinvolto.
Norme di riferimento:
D.P.R. N. 417 del 31 maggio 1974 art. 59
DLgs 297/94 art. 11 e artt. 437- 440
Legge 107/15 commi da 116 a 120 e comma 129
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 art. 68
DM n. 226 del 16 agosto 2022
A queste si aggiunge la nota emanata ogni anno dal Ministero per l’anno di formazione e prova. Quella di quest’anno ancora non è stata pubblicata. Tuttavia quella dello corso anno, la nota 39972 del 15 novembre 2022, contiene diverse indicazioni utili.
Sono tenuti a sostenere il percorso di formazione e prova:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a TI
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo (la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione)
- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo su altro grado nella mobilità professionale.
Rientrano nella platea del personale coinvolto anche:
- i docenti assunti nell’a.s. 2023/24 da GPS 1 fascia sostegno – ai sensi dell’art. 5, commi da 5 a 17, del DL 22 aprile 2023 n. 44
- i docenti assunti dal concorso “straordinario bis” ai sensi dell’art. 59 comma 9-bis del DL 73/21
- i docenti assunti da GPS 1 fascia o da straordinario bis negli a.s. precedenti, che hanno rinviato il periodo di prova
Chi non deve svolgere il periodo di formazione e prova:
Come chiarito nella nota 39972 del 15 novembre 2022, non sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova i docenti:
- che lo abbiano già svolto nello stesso ordine/grado di nuova immissione in ruolo o in cui hanno ottenuto il passaggio di ruolo (ad eccezione degli ITP transitati sulle classi di concorso di tabella A e viceversa);
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e siano assunti in via definitiva sul medesimo ordine/grado
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nel medesimo ordine/grado
- coloro che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola
- i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine/grado
Rinvio percorso di formazione e prova:
Se nell’anno di assunzione, il docente non riesce a svolgere il percorso di formazione e prova per maternità, aspettativa, congedo o malattia, si determina il rinvio del percorso all’anno successivo.
Valutazione negativa:
Se non si supera il percorso di formazione e prova per valutazione negativa, la proroga può essere disposta una sola volta. Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l’interessato è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza.
Il percorso formativo è caratterizzato da:
- l’assegnazione di un docente “tutor” (esperto) che seguirà il docente durante l’anno di prova
- la frequenza di attività formative per un impegno pari a 50 ore, di cui una parte on-line
- la produzione di elaborati sulle attività svolte, generati dalla piattaforma di formazione INDIRE, che sarà oggetto del colloquio con il comitato di valutazione
Il superamento del periodo di formazione e prova implica lo svolgimento di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e al superamento del test finale. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con contratto a part time.
Non appena il Ministero pubblicherà la nota sul percorso di formazione e prova per l’a.s. 2023/24 forniremo ulteriori approfondimenti.