Dopo nostre ripetute richieste il Ministero dell’Istruzione opportunamente chiarisce che il conferimento delle supplenze avviene senza derogare al Regolamento vigente.
Con la nota congiunta 2981 del 25 ottobre 2023 a firma dei Capi dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e del sistema educativo di istruzione e di formazione, a seguito delle ripetute richieste avanzate dalla FLC CGIL, finalmente si fa chiarezza sulle regole a cui le scuole debbono attenersi per il conferimento delle supplenze al personale Ata a supporto delle attività previste per il PNRR.
Le precisazioni contenute nella nota sono molto significative e vanno della direzione sostenuta dalla FLC sin dal primo momento. Evidenziamo le più importanti.
- Per il conferimento delle supplenze si fa riferimento al Regolamento delle supplenze Ata di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.
- Sarà possibile frazionare i posti, nel limite massimo delle 36 ore settimanali.
- La cumulabilità di diversi rapporti di lavoro sarà consentita secondo quanto indicato dal Regolamento sulle supplenze Ata.
- Le sostituzioni del personale assente saranno possibili a partire dal congedo di maternità -astensione obbligatoria e d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza previa autorizzazione degli uffici scolastici regionali.
- Il Sidi sarà configurato per consentire alle scuole una gestione dei contratti coerente con le indicazioni contenute nella nota in questione.
- Il cambio di profilo rispetto alla richiesta effettuata dalle scuole tramite monitoraggio sarà consentito esclusivamente per la variazione da assistente a collaboratore scolastico e non viceversa.
Si chiude cosi positivamente e grazie all’intervento della FLC CGIL una questione che aveva messo in grande difficoltà le scuole. Rivendichiamo questo risultato avendo fin dal momento sostenuto l’assoluta inderogabilità delle leggi e del CCNL.