Cosa cambia nei settori della conoscenza dopo la cessazione dello stato di emergenza

Le disposizioni contenute nel DL 24 del 24 marzo 2022. Al 15 giugno decade l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Per la FLC CGIL si tratta di misure discriminatorie per il personale che sottraggono le risorse già contrattate nelle scuole.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Scarica il testo.

Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che a decorrere dal 1° aprile 2022, impattano direttamente o indirettamente sulle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Permane fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, tra gli altri casi indicati, anche sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Graduale eliminazione del green pass base

Alla data del 30 aprile 2022 cessa la prescrizione delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo così come per altri servizi e attività, tra cui anche la partecipazione ai concorsi pubblici.

Obblighi vaccinali

L’obbligo vaccinale, da adempiersi con la somministrazione della terza dose di richiamo, si applica fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, oltre che per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Permane la possibilità di esenzione o di differimento in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Sono confermate le precedenti modalità di controllo, per cui i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto della norma verificando l’adempimento dell’obbligo vaccinale e invitano gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazionela certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

Con il DL 24/22, l’atto d’accertamento dell’inadempimento non determina “l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, ma impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 il personale docente e educativo non vaccinato viene sostituito mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

Fermi restando gli obblighi vaccinali già indicati e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, si prevede, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, che i lavoratori debbano possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, il cosiddetto green pass base.

Nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, si prevede la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione dell’autosorveglianza, con le seguenti specifiche:

  • nelle istituzioni del sistema integrato zero sei, nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;
  • gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all’infezione, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
  • fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le già note misure di sicurezza:

a) obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°”.

Infine, permane per l’anno scolastico 2021/2022, la previsione che consente alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nel corrente anno scolastico, di produrre gli stessi effetti indicati dalla normativa previgente alla fase pandemica.

Il nostro commento

Consideriamo pesanti le ricadute delle misure introdotte dal DL 24 del 24 marzo 2022 sulla scuola, in primo luogo perché introducono discriminazioni all’interno del personale a partire dalle indicazioni relative alle sostituzioni, consentite nel caso del personale docente non vaccinato e non consentite invece per il personale Ata, che è chiamato, anche da non vaccinato, a svolgere attività di assistenza alla didattica nei laboratori, nelle palestre, nella scuola dell’infanzia, nelle mense e agli alunni con disabilità. Inoltre, valutiamo estremamente grave il fatto che i fondi necessari a tali sostituzioni saranno sottratti al fondo di istituto. La didattica a distanza viene consentita a richiesta agli studenti assenti per contagio con tutte le difficoltà didattiche connesse a lezioni rivolte ad una parte di alunni presenti in classe e ad una parte di alunni a casa.

Come già espressola FLC CGIL chiede al Ministro di dare un immediato segnale di sospensione dell’efficacia del decreto fino a chiarimento su queste misure sbagliate, discriminatorie e difficilmente gestibili.

Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 – Disposizioni urgenti superamento misure di contrasto diffusione epidemia da COVID-19 e cessazione stato di emergenza