Docenti, immissioni in ruolo 2023/2024: solo 50 mila posti sul contingente a fronte degli 80 mila disponibili

Illustrato l’Allegato A con le Istruzioni operative delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico


Il 12 luglio 2023 si è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’incontro di informativa sul decreto di prossima pubblicazione sulle disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024 e le relative istruzioni operative (Allegato A).

Il contingente autorizzato è pari a 50.807 posti. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato saranno effettuate tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le nomine avverranno per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GM) e per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE)

Scuola primaria e dell’infanzia

Il 50% dei posti assegnati alla GM verrà coperto preliminarmente attraverso lo scorrimento dell’elenco dei vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016).
A seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, i posti rimasti eventualmente vacanti verranno destinati per il 50% alle immissioni in ruolo dalla procedura straordinaria 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018), comprensiva di elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126) e per il 50% dalle graduatorie del concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020), integrate con gli idonei (art. 36, c. 2-ter DL 21 marzo 2022, n. 21).
In caso di esaurimento della graduatoria del concorso straordinario, l’eventuale residuo confluisce nel contingente destinato al concorso ordinario.
L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario.
La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sarà coperto preliminarmente per scorrimento dell’elenco dei vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute). A seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, si procederà, nel limite del 60% dei posti residui, attingendo dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018) comprensivo di elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126).
I posti residuati verranno assegnati alle graduatorie del concorso ordinario 2020 (DD n.499 del 21 aprile 2020), integrate con gli idonei (art. 47, c 11, del DL 30 aprile 2022, n. 36) per il 50% e del concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) compresi gli idonei (art. 59, c. 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73) per il restante 50%.
L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario.
La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria

Concorsi STEM

I vincitori del concorso STEM 2021 (DD 826/21) precedono quelli del concorso STEM 2022 (DDG 252/2022), a seguire gli idonei del 2021 e successivamente del 2022

Concorso straordinario-bis (DD 1081/2022)

Ai vincitori verranno assegnati i posti previsti dal bando e accantonati su base provinciale prima delle operazioni di mobilità 2023/24.

Call veloce

A questa procedura vanno i posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo. I docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo, non destinatari di proposta di assunzione nella provincia/regione di appartenenza, possono presentare domanda di partecipazione per unaltra regione/provincia, anche indicando una o più province della Regione prescelta. Chi è in GAE può fare domanda per altre province della medesima regione in cui è inserito.

Compensazioni

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti autorizzati per una determinata classe di concorso/tipologia di posto per esaurimento delle graduatorie, gli Uffici Scolastici provvederanno a destinare le eccedenze a favore di altre classi di concorso/tipologie di posto per i quali siano ancora presenti aspiranti nelle GM o GAE.

Assunzioni straordinarie GPS 1 fascia sostegno

A conclusione delle assunzione ordinarie i posti di sostegno rimasti vacanti che rientrano nel contingente delle assunzioni saranno assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle GPS sostegno. Lincarico è a TD con scadenza 31 agosto 2024. Al termine dell’anno scolastico, previo superamento del colloquio finale dell’anno di formazione e di prova integrato da una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione allargato a un soggetto esterno, il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2023.

Call veloce GPS

Se rimangono posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento, sarà attivata una procedura analoga alla call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre province.
Questo consentirà a chi è inserito in prima fascia sostegno e non riceve proposta nella propria provincia, di fare istanza di assunzione per una o più province di un’altra regione (diversa da quella in cui si è inseriti).

Disponibilità dei posti

All’atto della convocazione degli aspiranti attraverso il sistema informativo per la scelta della provincia/classe di concorso, gli Uffici pubblicano i posti vacanti utili per le assunzioni e il relativo contingente assunzionale

Precedenze per Legge 104/1992

Per le nomine da GM di concorsi articolati su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla L104/92 non opera riguardo alla scelta della provincia.

Lassegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nellordine, dallart. 21, dallart. 33, comma 6, e dallart. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico

Chi accetta nella.s. 2023/24 limmissione in ruolo e prende servizio, nel medesimo anno scolastico può accettare anche una successiva proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune.

Rinuncia

In generale la rinuncia allimmissione in ruolo da una procedura determina la decadenza solo ed dalla specifica graduatoria e in particolare da quella relativa alla classe di concorso/tipologia di posto per la quale si è rinunciato.

Richiesta del part-time

Per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.

Nomine dopo il 31 agosto

Le nomine effettuate dopo il 31 agosto comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi otterranno la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo.

Le nostre osservazioni

Abbiamo innanzitutto rilevato come il contingente ridotto sensibilmente per dare i posti ai futuri concorsi del PNRR rischia di danneggiare gli idonei dei concorsi inseriti nelle graduatorie utilizzabili per le assunzioni e potrebbe rischiare di ridurre i posti che vanno alle GPS 1 fascia sostegno.
Su questo dal Ministero ci hanno assicurato di aver conteggiato con cura le graduatorie utilizzabili, ma chiaramente per noi questo non basta e abbiamo chiesto un riscontro concreto di questi conteggi.

Abbiamo chiesto che il Ministero indichi agli Uffici Scolastici Regionali tempi congrui per pubblicare gli avvisi di apertura dei turni di nomina, con pubblicazione trasparente delle sedi disponibili.

Abbiamo chiesto di chiarire il tema della fruibilità per i neo-assunti dell’art. 36 del CNNL, che consente al docente di ruolo di prendere un incarico di supplenza di durata almeno annuale, ma su questo l’amministrazione ha dichiarato che per loro il neo assunto può usufruirne dopo aver effettuato l’anno di prova e formazione, tanto che lo hanno scritto nel DM che contiene il contingente di assunzioni autorizzato dal MEF.

Sul tema delle cancellazioni da altre graduatorie la norma ora non prevede nessun intervento che faccia decadere i docenti assunti, se non dall’anno prossimo, al termine del periodo di prova.

Positivo il richiamo alla possibilità di chiedere il part-time per i neo assunti.

Condivisibile il chiarimento sulle nomine in ruolo effettuate dopo il 31 agosto che determinano la retrodatazione giuridica del docente individuato, la decorrenza economica dall’anno scolastico successivo e l’acquisizione della sede di titolarità mediante domanda di mobilità obbligatoria.